Faq


In questa pagina pubblichiamo le risposte alle domande frequenti.

Vi invitiamo a contattarci per un consulto specifico, prima di lasciare il sito.

Attenzione: Le risposte non analizzano il caso concreto e non possono considerarsi un parere tecnico. Per ogni propria esigenza è necessario ed indispensabile affidarsi al proprio avvocato di fiducia.

Diritto del lavoro

1Posso impugnare il mio licenziamento ?
In caso di licenziamento, preavviso di licenziamento, o trattativa per risolvere e cessare il rapporto di lavoro, è molto importante rivolgersi immediatamente al proprio avvocato di fiducia. Con il nostro aiuto, l'azienda o il lavoratore, può approfondire ogni aspetto sotteso al licenziamento ed alle motivazioni, all'esito del quale viene fornita un'analisi dettagliata, ed ogni informazione in parole semplici, per agire consapevolmente, sia con riferimento ai rischi, sia in ordine ai costi da sostenere.
2Come faccio ad ottenere la naspi ?
La naspi, ex indennità di disoccupazione, è un diritto riconosciuto dall'ordinamento solo al ricorrere di determinate condizioni. Aiutiamo lavoratori e aziende a comprendere quali sono i requisiti, e quali gli oneri economici per il datore di lavoro. La Naspi non è un automatismo o un beneficio da ottenere, ma la condizione di sostentamento reddituale ben precisa, che ha implicazioni, fiscali e contributive, ma anche lavorative per il futuro, di grande impatto e importanza.
3Quando si è in presenza di mobbing ?
Per comprendere se nei fatti, ricorrono tutti i presupposti e le condizioni per il mobbing, bossing o straining, è necessario analizzare dettagliatamente innanzitutto il percorso lavorativo e l'ambiente di lavoro. Sarà anche necessario procedere con esami diagnostico-strumentali se già non effettuati, e approfondire gli aspetti sanitari di rilievo, con l'aiuto di professionisti sanitari di nostra fiducia.
4Quali attività si possono svolgere durante la malattia ?
Durante la malattia, il lavoratore, e anche il datore di lavoro, sono tenuti a una serie di adempimenti e oneri. Per comprenderne la portata, è necessario affidarsi ad un valido professionista. Tale astensione dal lavoro ha riflessi molto importanti su diversi istituti di legge e contrattuali, soprattutto se l'assenza è prolungata o ripetuta nel tempo. Forniamo consulenza e assistenza, su casisistica specifica, non essendo possibile prevedere, e quindi elencare, tutti i possibili scenari, sia per la malattia, sia per tutti gli altri istituti direttamente o indirettamente coinvolti, tra i quali, per citarne alcuni, il periodo di comporto contrattuale ed il periodo di comporto massimo indennizzato dall'INPS. Si invita pertanto a non sottovalutare il fenomeno, e sottoporre al nostro Studio, o ad altro professionista di propria fiducia, di volta in volta, l'effettiva problematica che si presenta.
5Posso chiedere il mio TFR ?
Il trattamento di fine rapporto (TFR) è disciplinato dal codice civile, da una legge ordinaria e, non sempre ma spesso, dal Contratto Collettivo applicato quanto ad una serie di dettagli e prassi applicative. Il TFR deve essere liquidato e pagato in occasione della cessazione del rapporto di lavoro. In costanza di rapporto, può essere anticipato al lavoratore alle condizioni, oggettive e soggettive (anzianità di almeno 8 anni), previste dall'art. 2120 c.c. per una sola volta durante il corso del rapporto di lavoro. Lo stesso articolo rinvia alla disciplina dei contratti collettivi per il calcolo dell'ammontare (montante TFR), ma anche per eventuali condizioni di miglior favore, e per stabilire criteri di priorità per l'accoglimento delle richieste di anticipazione, non superiore al 70% del dovuto. Prima di chiedere una anticipazione, è opportuno conoscere il trattamento fiscale e contributivo previsto ed i vantaggi che il lavoratore può ottenere, non sempre, con modalità diverse dall'anticipazione.

Diritto societario

1Posso recedere dalla società a responsabilità limitata di cui faccio parte?
Le cause di recesso, convenzionalmente, si distinguono in legali e pattizie. La maggior parte delle cause di recesso sono elencate nell'art. 2473 c.c. Ve ne sono altre, previste in altri contesti normativi. Le cause di recesso legali, hanno la caratteristica di essere inderogabili. Occorre dunque analizzare il caso concreto per fornire una risposta. Il diritto di recesso del socio, non sempre può essere esercitato validamente.
2Cosa succede se vendo le quote/azioni in pendenza di lite per l'azione di annullamento ?
In termini generali, l’art. 2378, comma 2, c.c. prevede che il socio, o i soci opponenti, devono dimostrarsi possessori al tempo dell'impugnazione del numero delle azioni previsto (v. terzo comma dell'articolo 2377) e che, fermo restando quanto disposto dall'articolo 111 c.p.c., il terzo acquirente (cessionario) deve far propria la controversia che altrimenti continuerebbe tra le sole parti originarie, quando nel corso del processo sia venuto meno, a seguito di trasferimenti per atto tra vivi, il richiesto numero delle azioni. Diversamente, il Giudice non può pronunciare l'annullamento, in stretta osservanza delle condizioni per l'esercizio dell'azione giudiziale, le quali governano il processo. Ciò perché, al momento della decisione, chi era socio non lo è più. Questo principio è stato affermato anche in passato, prima dell'entrata in vigore dell'attuale art. 2378 c.c. Il combinato disposto degli artt. 2378 c.c. e 111 c.p.c., consentono comunque la decisione ove il detto terzo (acquirente delle azioni/quote vendute), chiamato in causa o intervenuto in essa, faccia propria la domanda di annullamento della delibera. Tuttavia, nel giudizio di cassazione, la previsione dell’art. 2378, comma 2, deve fare i conti con il divieto di intervento del terzo. È infatti inammissibile, nel giudizio di cassazione, l'intervento di terzi che non hanno partecipato alle pregresse fasi di merito. L'unica eccezione può aversi in determinate casistiche, quando il venditore delle azioni/quote ( cedente ), non si è costituito nelle precedenti fasi di merito. Circostanze tutte, da analizzare attentamente.
3Posso disconoscere la mia firma presente sul recesso da socio?
Il socio può disconoscere le scritture private di dimissioni a lui attribuite. Ciò vale, a determinate condizioni, anche se c'è già stata una pronuncia giudiziale. Difatti, il disconoscimento non può ritenersi tardivo ove formulato per la prima volta in appello, ed il procedimento ( querela di falso ) per negare definitivamente la genuinità del documento non può ritenersi inammissibile poiché, ai sensi del comma 1, art. 221 del codice di procedura civile, la querela di falso può essere presentata in qualunque stato del processo.


Saremo lieti di rispondervi.


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